Vai al contenuto
Pagina principale » Statuto

Statuto

Associazione di Promozione Sociale “Associazione Alumni Fantoni Clusone”

ART. 1 (Denominazione, sede e durata) 

È costituita, ai sensi del Codice civile e dell’art. 35 e sgg. del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) e successive modifiche, una associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: “ASSOCIAZIONE ALUMNI FANTONI CLUSONE – Associazione di Promozione Sociale” in forma abbreviata “ASSOCIAZIONE ALUMNI FANTONI CLUSONE – APS” da ora in avanti denominata “associazione”. Ove il contesto lo richieda, la denominazione può essere anche utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana. L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. L’associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. La sede legale dell’associazione è posta nel Comune di Clusone (BG) in Via S. Gregorio Barbarigo n. 27 presso l’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Andrea Fantoni” e con durata illimitata. L’eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell’ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività) 

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle infra indicate attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  • formazione universitaria e post-universitaria;
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  • promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In via secondaria e strumentale l’Associazione può svolgere le seguenti attività diverse rispetto all’attività che costituisce il suo oggetto principale e precisamente:

  • Accompagnamento universitario;
  • Inserimento lavorativo;
  • Iniziative sociali culturali per studenti ed ex-studenti;
  • Iniziative volte all’accrescimento del prestigio dell’Istituto “Andrea Fantoni”;
  • Rinsaldare i vincoli di amicizia e di colleganza fra i soci attraverso qualificati momenti di incontro;
  • Sviluppare il senso di solidarietà tra gli associati;
  • Promuovere e valorizzare l’Istituto “Fantoni” e i suoi rapporti col territorio;
  • Promuovere, anche in collaborazione con l’Istituto “Fantoni”, attività culturali e sociali a beneficio dei soci e degli studenti, con particolare riferimento ad eventi socio-culturali e celebrativi, affiancamento per stage e tirocini, borse di studio da assegnare mediante concorso;
  • Favorire l’avvicinamento degli studenti alla multiforme realtà lavorativa grazie alla consolidata esperienza professionale degli associati, anche attraverso la diffusione di notizie su attività culturali, seminari, incontri con esperti italiani e stranieri;
  • Favorire occasioni di formazione continua di carattere culturale e professionale;
  • Risvegliare negli studenti, attraverso la testimonianza e l’esempio, la voglia di sapere non nozionistico, di capire il perché delle cose, di inventare, di lavorare (“homo faber sapiens”);
  • Diffondere i tradizionali valori etici dell’Istituto “A. Fantoni” nel mondo del lavoro e delle professioni, ispirando la propria attività ai valori dell’onestà, del rispetto reciproco, dell’accoglienza, della condivisione e della solidarietà, in armonia con i principi della Costituzione italiana

L’associazione potrà inoltre svolgere e/o organizzare qualsiasi attività culturale o ricreativa per un migliore raggiungimento dei propri fini, anche in collaborazione con altre associazioni, società o Enti sia pubblici che privati. Tale attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti dall’art. 6 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i..

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati) 

Per lo svolgimento delle predette attività l’associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. l numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Le categorie degli associati sono:

  • Associati Fondatori: coloro che sono intervenuti all’atto di costituzione della Associazione.
  • Associati Ordinari: coloro che frequentano o hanno frequentato l”Istituto A. Fantoni” di Clusone già “Istituto Tecnico Commerciale per Geometri” di Clusone ovvero “Istituto Tecnico Commerciale” di Clusone ovvero il “Liceo scientifico Statale di Clusone” già aggregato al Liceo Classico “D. Celeri” di Lovere.
  • Associati Sostenitori: non appartenenti alle categorie precedenti, che ne fanno richiesta di adesione, pagato la quota associativa annuale e che, aderendo agli scopi sociali, si interessano direttamente alla vita e all’attività dell’Associazione, pur non rientrando nelle categorie precedenti.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. Ciascun socio, in particolare, ha diritto a partecipare in maniera diretta alla vita della Associazione.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’Associazione.

Possono diventare soci dell’associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio direttivo.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:

  • L’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  • Pagamento della quota associati.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati) 

Gli associati hanno il diritto di: 

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; 
  • esaminare i libri sociali; 
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento; 
  • frequentare i locali dell’associazione durante gli eventi organizzati dalla stessa e comunque rispettando il calendario concordato con l’Istituto; 
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione; 
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività; 
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate; 
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi; 

Gli associati hanno l’obbligo di: 

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; 
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; 
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo;

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato) 

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. 

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. 

L’associato perde la sua carica con il mancato rinnovo della quota associativa. L’elenco degli associati non rinnovanti verrà comunicato e verbalizzato alla riunione dei soci di fine anno. 

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell’associazione: 

  • l’Assemblea; 
  • il Consiglio direttivo; 
  • il Presidente; 
  • l’Organo di controllo; 
  • il Revisore dei conti.

ART. 7 (Assemblea)

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati. 

Ciascun associato ha un voto. 

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo fisico o telematico (e-mail) risultante dal libro degli associati.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. 

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: 

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; 
  • approva il bilancio di esercizio; 
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; 
  • delibera sulla esclusione degli associati; 
  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto; 
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; 
  • delibera lo scioglimento; 
  • delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione; 
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. 

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. 

Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati. 

ART. 8 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo, mosso dai principi di uguaglianza e rappresentatività, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.  

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi. 

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo: 

  • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea; 
  • formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; 
  • predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge; 
  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati; 
  • deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; 
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative; 
  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati. 

L’Organo di amministrazione è composto, a scelta dell’assemblea all’atto della sua nomina, da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. 

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. 

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. 

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. 

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi ultimi in merito all’attività compiuta. 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. 

ART. 10 (Organo di controllo)

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti) 

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio) 

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili) 

Ai fini di cui al precedente art. 12, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche) 

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 15 (Bilancio di esercizio) 

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale) 

L’associazione, qualora l’ammontare dei ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superasse Euro 100.000 (euro centomila/00) annui, dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L’associazione, qualora l’ammontare dei ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superasse Euro 1.000.000 (euro un milione/00) annui deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17 (Libri) 

L’associazione deve tenere i seguenti libri: 

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

  • presentazione di richiesta scritta indirizzata al Consiglio direttivo con preavviso di almeno 8 (otto) giorni;
  • consultazione della documentazione presso luogo indicato dal Consiglio direttivo.

ART. 18 (Volontari) 

L’associazione si avvale in modo prevalente dell’opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell’art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell’art. 18 del CTS.

L’Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all’art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

ART. 19 (Lavoratori) 

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo) 

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Il presente Statuto entra in vigore all’atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell’Art. 1 di “APS” quale parte integrante della denominazione dell’Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all’iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Codice del Terzo Settore si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.