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Regolamento riunioni Organi Collegiali in modalità telematica

Oggetto: Regolamento circa le riunioni degli Organi Collegiali tenute mediante modalità telematica

VISTO l’articolo 36, comma 1, del Codice Civile;
VISTO l’articolo 24, commi 3 e 4, del Codice del Terzo Settore;
VISTO lo Statuto dell’Associazione;
CONSIDERATA la necessità di utilizzare anche la modalità telematica per garantire la possibilità di partecipazione democratica di tutti gli associati alla vita dell’Associazione stessa;
ADOTTA il seguente regolamento

Art. 1 – Legittimità della riunione e del voto tenuti mediante modalità telematica

Tutti gli Organi Collegiali dell’Associazione sono validamente riuniti, stanti i requisiti sanciti dallo Statuto perché la riunione sia valida, anche con tutti o alcuni membri collegati in via telematica, purché la loro identità possa essere verificata.

I voti espressi dai membri presenti in via telematica sono validi.

Art. 2 – Requisiti della piattaforma digitale utilizzata

La piattaforma digitale che viene utilizzata deve garantire la possibilità di verificare l’identità dei membri e deve escludere la possibilità che assistano alla riunione coloro i quali non ne abbiano diritto e, comunque, deve garantire quanto contenuto nell’articolo 24, comma 4, del Codice Civile e nelle altre disposizioni di Legge.

In particolare, nei casi in cui ciò sia richiesto dalla Legge o dallo Statuto, deve garantire la possibilità di svolgere le votazioni tramite voto segreto.

Art. 3 – Rappresentanza di altri associati

Anche ai membri presenti in via telematica può essere conferita la rappresentanza di altri associati, in conformità con la Legge e lo Statuto, purché ciò sia stato reso noto entro l’orario di inizio della riunione al Presidente o al Segretario tramite posta elettronica, anche in calce all’avviso di convocazione, dall’associato che intenda farsi rappresentare. In questo caso, non è dunque ammessa delega autografa.